Lo statuto
Art. 1
Si costituisce una Associazione con la denominazione di ASSOCIAZIONE NATURALISTICA SANDONATESE, apartitica e senza fine di lucro, con sede in Noventa di Piave, via Romanziol, 130.
Art. 2
Scopo dell’Associazione è promuovere iniziative di caratteri didattico, scientifico, culturale, atte a favorire conoscenza, tutela e valorizzazione dell’ambiente in tutte le sue componenti con particolare attenzione per le situazioni di degrado, anche potenziali, dovute all’impatto delle attività dell’uomo.
Gli obiettivi principali dell’Associazione sono:
- La realizzazione di un sistema di aree protette nel territorio denominato Veneto Orientale, con particolare riguardo per l’ecosistema del corso del Fiume Piave;
- La realizzazione di Centri territoriali di documentazione naturalistica.
Art. 3
Il patrimonio dell‘Associazione è costituito da:
- Quote annuali associative versate dai soci
- Contributi di Enti pubblici e privati
- Lasciti e donazioni
- Eventuali entrate da attività dell’Associazione
Art. 4
Gli appartenenti all‘Associazione si suddividono in:
- Soci Ordinari, gli iscritti di età superiore ad anni 18;
- Soci Giovani, gli iscritti di età inferiore ad anni 18.
Hanno diritto al voto in Assemblea i Soci Ordinari in regola con l’iscrizione e il versamento della quota sociale.
Art. 5
Coloro che desiderano aderire all’Associazione dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui viene presentata domanda di ammissione. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua non frazionabile fissata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale deve essere versata non oltre il 30 aprile di ogni anno pena l’esclusione dall’elenco Soci.
Art. 6
Il Socio che agisce in contrasto con i fini dell’Associazione può essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo il quale potrà rendere esecutiva la decisione solo dopo aver sentito l’interessato.
Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 8
L‘Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio e della Relazione annuale del Presidente. L’Assemblea Straordinari dei Soci viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, o da almeno un terzo dei Soci Ordinari.
Art. 9
La convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria, si effettua mediante lettera ai soci da inviare almeno otto giorni prima della riunione.
Art. 10
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei Soci Ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritti al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi.
Art. 11
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente.
Art. 12
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari fino ad un massimo di nove membri eletti fra i Soci Ordinari. L’Assemblea Generale elegge il Consiglio Direttivo e due revisori dei Conti che restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Responsabile di Segreteria , un Tesoriere.
Art. 14
E’ facoltà del Presidente, in caso di cessazione della carica di un consigliere per dimissioni, perdita della qualifica di Socio o causa di forza maggiore, nominare un sostituto scelto tra i Soci Ordinari con precedenza per i Soci Ordinari non eletti che hanno riportato il maggior numero di suffragi in occasione dell’ultima elezione del Consiglio Direttivo. Tuttavia se dovesse cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo; il Presidente convocherà quindi l’Assemblea dei Soci per procedere a nuova nomina.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno tre dei suoi membri.